Statuto

STATUTO CREPALDI MUSICA E ARTE approvato il 3 maggio 2021 in sede costitutiva

Articolo 1 Denominazione
E’ costituita un’Associazione di Promozione Sociale nella forma di associazione non riconosciuta denominata “CREPALDI MUSICA E ARTE – Associazione di Promozione Sociale”o in breve “CMA APS”.
L’Associazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell’ambito del modello organizzativo della Associazione di Promozione Sociale, disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, in seguito anche “CTS”) e dal Codice Civile.
L’acronimo APS ovvero la denominazione “Associazione di Promozione Sociale” dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza ufficiale.

Articolo 2 Sede e durata

L’Associazione ha sede nel Comune di Rho, in via San Carlo, 42.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 Carattere dell’Associazione

L’Associazione ha struttura e contenuti democratici.
L’Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche Soci sulla base della normativa prevista dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile, dalle regole del presente Statuto.
L’Associazione è apartitica e non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione in relazione all’ammissione degli Associati. L’Associazione ha carattere esclusivamente privato e non può essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di Amministrazioni Pubbliche, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali o di rappresentanza di categorie economiche, nonché associazioni di datori di lavoro.

Articolo 4 Finalità, scopo e attività 

L’Associazione è costituita con l’intento di sostenere l’attività artistica e formativa in ambito musicale anchesvolta e promossa da enti terzi. L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la diffusione della cultura musicale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti associati:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali musicali di interesse sociale con finalità educativa;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
Nello specifico, l’Associazione, svolgerà le proprie attività di interesse generale prevalentemente mediante i seguenti interventi:

a) ideare, produrre, promuovere e organizzare concerti e stagioni musicali tenuti dalle formazioni strumentali e vocali di istituti e enti musicali, da docenti, allievi o da musicisti ospiti dalle documentate capacità artistico-interpretative;
b) istituire o finanziare borse di studio per allievi meritevoli o in stato di bisogno economico;

c) ideare, promuovere, organizzare e coordinare lezioni e corsi di formazione e istruzione musicale, campi musicali estivi, masterclass strumentali tenuti dagli insegnanti di istituti e enti musicali o da docenti ospiti dalle documentate capacità artistico-interpretative;
d) ideare, promuovere, organizzare e coordinare manifestazioni culturali e artistiche, nonché convegni, incontri, dibattiti inerenti le finalità dell’Associazione;

e) provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, anche online, edizioni fonografiche, audiovisivi oltre a promuovere la propria immagine e la propria attività attraverso canali di comunicazione tradizionali, web e social media, anche attraverso la creazione di biblioteche e centri di documentazione;
f) acquistare o progettare e realizzare piattaforme digitali, infrastrutture web e qualsiasi altra tecnologia necessaria per diffondere e divulgare la cultura musicale;

g) svolgere attività di studio, ricerca;
h) promuovere e gestire lo sviluppo delle competenze nel Settore cultura.
L’Associazione, inoltre, potrà:
a) sviluppare collaborazioni con altri enti o associazioni culturali in Italia e all’Estero;
b) costituire associazioni, fondazioni, enti o istituzioni aventi analoghe finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e perseguenti analoghe attività d’interesse generale;
c) organizzare e coordinare campagne di sensibilizzazione sui temi legati alle attività sociali;

d) realizzare sia direttamente che indirettamente, e quindi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, iniziative finalizzate a consentire un maggior radicamento dell’Associazione su tutto il territorio della Repubblica Italiana e tra le comunità italiane all’Estero, agevolare una diffusione capillare della propria visione e della propria strategia, nonché stimolare nuove forme di partecipazione della società civile in Italia; e) curare le relazioni con enti pubblici e privati, nonché con analoghe o affini organizzazioni esistenti in Italia e all’estero, realizzando progetti in comune o in collaborazione;

f) realizzare progetti mirati allo sviluppo della cooperazione internazionale tra enti pubblici, privati e p.m.i. dell’Unione Europea;
g) promuovere iniziative di sviluppo locale e svolgere attività dirette alla diffusione dei principi ai quali l’Associazione si ispira;

h) stipulare contratti di mutuo, con o senza garanzia, di apertura di credito, di anticipazione e sconto, di conto corrente, anche allo scoperto; chiedere finanziamenti e contributi, anche a fondo perduto; compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, bancaria, finanziaria, commerciale e industriale che sia ritenuta utile od opportuna; stipulare convenzioni o contratti con altre associazioni, federazioni ed enti pubblici e privati; aderire a enti, federazioni e associazioni;

i) svolgere qualsiasi altra attività connessa agli scopi sociali che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità degli Associati.
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopraindicate, purché le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività d’interesse generale, secondo i criteri e i limiti che verranno stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’Associazione esercita le attività sopra individuate prevalentemente a favore degli associati ed avvalendosi in via prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Articolo 5 Associati

L’Associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre associazioni di promozione sociale; qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dal comma 1 bis dell’art. 35 del CTS.
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e giuridiche private che condividano le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Possono partecipare all’Associazione altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento delle Associazioni di Promozione Sociale associate. Gli Associati si dividono in ordinari, collettivi e onorari. Nell’ambito delle predette categorie possono essere istituite particolari sotto-categorie come ad esempio i Sostenitori. Sono Associati ordinari coloro i quali facciano domanda di ammissione e vengano approvati dal Consiglio Direttivo. Sono Associati collettivi siano istituzioni pubbliche o private che facciano domanda di ammissione e vengano approvati dal Consiglio Direttivo; hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli associati ordinari, partecipando all’assemblea con diritto ad un solo voto, ma non possono assumere cariche associative. Sono Associati onorari coloro i quali vengono designati dall’Assemblea “motu proprio” per particolari meriti nell’ambito della cultura musicale e/o organizzativi nei confronti della CREPALDI MUSICA E ARTE e non sono tenuti al pagamento della quota associativa. È fatto divieto a chiunque di parlare e/o scrivere o di farsi promotore di qualsiasi iniziativa a nome della CREPALDI MUSICA E ARTE, se non preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo. L’ammissione avviene con delibera del Consiglio Direttivo dietro domanda dell’interessato. L’organo amministrativo deve rispondere entro i sessanta giorni dalla domanda; in esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L’eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l’assemblea degli associati. Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone. Gli Associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’Organo Amministrativo. Ciascun associato in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto a:

  1. a)  partecipare alle attività sociali;
  2. b)  partecipare a pieno titolo e con pieno diritto di voto all’Assemblea dei Soci
  3. c)  ricoprire qualsiasi carica sociale
  4. d)  concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

f) consultare i libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale, entro quindici giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’associato. Il mancato pagamento della quota associativa da parte degli Associati ordinari sospende i diritti come sopra elencati. La qualità di Associato è intrasmissibile. Gli Associati che intendano ricoprire cariche associative sono tenuti a:

a) essere in regola con le quote associative;
b) inviare lettera ufficiale di candidatura e curriculum vitae (che saranno resi pubblici sul sito internet della CMA) al Segretario almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.

Articolo 6 Volontari

L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’opera dei volontari propri associati o dei volontari aderente agli enti associati. Può avvalersi anche dell’opera di terzi volontari. Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Allo stesso sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’associazione.
I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 7 Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.
Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea. Superati i due anni di morosità senza che sia intervenuta la delibera del Consiglio Direttivo, l’associato si intende escluso di diritto.
Gli associati esclusi con delibera del Consiglio Direttivo potranno non più essere riammessi a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo mentre coloro i quali vengano esclusi di diritto perché morosi da più di due anni possono essere riammessi in qualsiasi tempo previo il pagamento delle due annualità non corrisposte oltre a quella dell’anno in corso. In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l’Associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.

Articolo 8 Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione CREPALDI MUSICA E ARTE: – l’Assemblea dei Soci
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente

– il Vice-presidente
– il Segretario
– il Tesoriere

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un Revisore legale dei conti.

Articolo 9 Assemblea degli Associati

L’Assemblea degli Associati:
– decide le iniziative sociali di didattica, di ricerca di promozione e di conservazione;
– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore legale dei conti;
– approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove necessario per legge;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un Associato;
– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 10
Modalità di adunanza

L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto. L’Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno sette giorni prima dell’assemblea. La convocazione e il relativo ordine del giorno saranno resi pubblici anche sul sito internet della CMA. Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato. Ciascun Associato esprime un solo voto, anche qualora sia appartenente alla categoria degli Associati Collettivi. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un Associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe. Il voto si esercita in modo palese, ove non diversamente indicato nel presente Statuto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questo, dall’Associato indicato dall’Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee. Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L’Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione. L’Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli Associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo. L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli Associati e l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l’approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 11
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di quattro a un massimo di dieci membri ed è costituito dal Presidente, dal Vice-presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da tre Consiglieri eletti dall’Assemblea con voto segreto e a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi, cioè fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.
Si applica l’articolo 2382 del Codice Civile.
Tutte le cariche nel Consiglio Direttivo sono gratuite salvo i rimborsi spese spettanti per l’espletamento del proprio ufficio.
Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. Il consigliere che non presenzi a più di tre riunioni senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto dal Consiglio.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, verrà nominato consigliere un membro scelto dal Consiglio Direttivo che rimarrà in carica sino alla prima assemblea utile ove verrà deciso di ratificarne la nomina.
Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo attua l’indirizzo generale e il programma di attività stabiliti dall’Assemblea. In caso di urgenza assume le delibere necessarie, sottoponendole a ratifica dell’Assemblea successiva.
Spetta inoltre al Consiglio Direttivo di:

–  nominare il Presidente ed il Vice Presidente;

–  nominare il Tesoriere e il Segretario;

–  assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

–  convocare l’Assemblea degli Associati;

–  provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;

–  redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;

–  predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;

–  delibera la quota associativa annuale;

–  compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i qualiacquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

–  sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;

–  consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

–  costituire gruppi di lavoro informali anche aperti a soci e non soci

–  conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

–  promuovere e organizzare gli eventi associativi;

–  compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’Assemblea o dicompetenza di altri Organi.
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Articolo 12 Adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione del Presidente da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a

mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno quarantotto ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
Non è ammessa delega.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Articolo 13 Presidente dell’Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto all’interno del Consiglio.
La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto.
Il Presidente esercita la rappresentanza della CREPALDI MUSICA E ARTE verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l’associazione in qualunque grado. Il Presidente inoltre convoca e presiede l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, fissandone l’ordine del giorno, autorizza e ratifica le spese nei limiti del bilancio preventivo, sentito il Consiglio Direttivo e può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo poi a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Articolo 14
Vice-presidente

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in sua assenza in tutte le sue funzioni, tranne per quanto riguarda la straordinaria amministrazione.

Articolo 15 Segretario

Il Segretario coordina la corrispondenza, tiene aggiornato l’elenco generale degli associati e compila i verbali degli atti associativi; coadiuva il Presidente nella stesura degli ordini del giorno.

Articolo 16 Tesoriere

Il Tesoriere cura l’esazione delle quote sociali stabilite dall’Assemblea; amministra i proventi dell’associazione secondo i bilanci da lui proposti al Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea ed effettua i pagamenti relativi all’ordinaria amministrazione. Per quanto attiene ai pagamenti di straordinaria amministrazione, oltre alla firma del Tesoriere, è necessaria la firma del Presidente. Il Tesoriere presenta il bilancio consuntivo e preventivo al Consiglio Direttivo e ha in consegna i libri contabili dell’Associazione.

Articolo 17 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Articolo 18 Organizzazione della CREPALDI MUSICA E ARTE
La CREPALDI MUSICA E ARTE può anche articolarsi in gruppi di lavoro informali istituiti dal Consiglio Direttivo. Articolo 19
Modalità di riunione collegiale
Le riunioni dell’Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’Associazione non monocratici, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 20 Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è composto dalla dotazione iniziale nonché dagli incrementi derivanti principalmente dalle quoteassociative, dai contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell’Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Articolo 21 Bilancio

L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 30 (trenta) giugno di ogni anno.
Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS ai sensi di legge, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli Associati, per l’approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Associazione; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.
Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve:
– pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati;
– predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione di Promozione Sociale o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

Articolo 22 Devoluzione

In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore che abbiano scopi conservazionistici, naturalistici o scientifici, comunque connessi o affini a quelli dell’associazione, individuati con delibera del Consiglio Direttivo previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell’art. 9 del CTS.

Art. 23 Norme transitorie e di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Nelle more dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito denominato anche “RUNTS”) l’Associazione espleta le procedure per il riconoscimento presso il Registro regionale delle APS Lombardia ovvero Registro provinciale delle APS della Città metropolitana di Milano
Viene dato mandato al Presidente di apportare al presente Statuto le eventuali modifiche richieste per l’iscrizione nel Registro regionale delle APS Lombardia ovvero Registro provinciale delle APS della Città metropolitana di Milano e nel RUNTS una volta istituito.

Il presente Statuto si compone di n.23 Articoli